La SSC Casoria 1979 comunica che il Giudice Sportivo ha disposto l’assegnazione della vittoria a tavolino in favore del club viola, in relazione alla partita, valida per la 28esima giornata del campionato di Promozione Campania, disputata contro il Città di Brusciano, presso l’impianto “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco.
La decisione arriva a seguito dei gravi disordini verificatisi nelle fasi finali dell’incontro, quando – poco prima del triplice fischio – si sono registrati episodi di violenza, i quali hanno compromesso il regolare svolgimento della gara. In particolare, dalla tifoseria locale sono stati lanciati petardi e fumogeni all’interno del terreno di gioco, alcuni dei quali hanno colpito calciatori e membri dello staff della Società viola. Alla luce di quanto accaduto, e sulla base dei referti ufficiali e degli accertamenti effettuati, il Giudice Sportivo ha dunque stabilito la vittoria a tavolino in favore della SSC Casoria 1979, riconoscendo la responsabilità degli eventi, che hanno portato alla sospensione della gara. Di seguito il comunicato ufficiale divulgato dalla Lega Nazionale Dilettanti:
“I| GST, letto il referto del DDG, rilevato che: ^ per tutta la durata della gara, alcuni sostenitori locali, accendevano e lanciavano all’interno del proprio settore mortaletti, bengala e fumogeni;^ al minuto 23′ del primo tempo di gioco, veniva lanciato all’interno del TDG un mortaletto che, fortunatamente, non colpiva alcun tesserato;^ al minuto 40′ del primo tempo di gioco, veniva acceso all’interno del settore della tifoseria locale, molto vicino alla panchina della società ospitata, un bengala che bruciava gli indumenti di un fotografo accreditato che si trovava all’interno del recinto di gioco;^ al minuto 41′ del secondo tempo di gioco, sul risultato di 0 -1 per la società ospitata Casoria Calcio 1979, venivano lanciati all’interno del recinto di gioco più fumogeni e bengala, sempre nelle vicinanze della panchina della società Casoria Calcio 1979, costringendo i tesserati della stessa ad allontanarsi velocemente correndo all’interno del TDG.
Nonostante il tentativo di sottrarsi ai lanci, alcuni tesserati venivano colpiti da vari oggetti. I lanci di oggetti sopra menzionati non accennavano a fermarsi ma si intensificavano ed erano sempre diretti verso tesserati della società ospitata;^ nel mentre si attendeva sul TDG l’intervento delle Forze dell’Ordine, il DDG notava danni fisici per alcuni tesserati della società Casoria Calcio 1979. In particolare, il calciatore numero 4, Cortese Emilio, era stato colpito in pieno volto da un oggetto che gli aveva provocato una grave ferita al volto che sanguinava copiosamente. Il Signor Cortese, veniva trasportato d’urgenza in ospedale da una ambulanza presente all’impianto. Secondo quanto refertato dal DDG, almeno altri cinque tesserati, tra calciatori e dirigenti della società ospitata a Casoria Calcio 1979, riportavano piccoli tagli a braccia e gambe e avevano indumenti bruciati. In particolare, il calciatore numero 26, Buccelli Vincenzo, riportava una evidente abrasione al fianco e il dirigente, Signor Ilardi Andrea, riportava un taglio alla mano;^ il lancio di oggetti causava anche la bruciatura del manto erboso in più punti;^ la presenza di fumogeni e petardi sul TDG, unitamente alla incolumità violata dell’AA1 e di più tesserati della società Casoria Calcio 1979, uno dei quali gravemente ferito, facevano si che il DDG decidesse di sospendere definitivamente la gara.
Grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine i tesserati riuscivano a guadagnare gli spogliatoi. PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ospitante, Città di Brusciano, con il risultato di 0-3 in favore della società Casoria Calcio 1979; ^ disporre che la società Città di Brusciano disputerà a porte chiuse le prossime 10 gare casalinghe, con la presenza di numero 2 CDC a proprio carico; ^ infliggere l’ammenda di euro 1.500,00 alla società, Città di Brusciano, sanzione applicata in misura aggravata per la recidiva; ^ obbligare la società Città di Brusciano al risarcimento di tutti i danni ove richiesti, quantificati e provati“.





